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Entro il 16 giugno la prima rata di acconto Imu e Tasi

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Il prossimo 16 giugno scade il termine per il pagamento della prima rata di acconto dell'Imu e della Tasi. “Si ricorda ai contribuenti – dichiara il dirigente del settore Tributi, Salvatore Guadagnino - che l'Imu e la Tasi vanno pagate su tutti gli immobili posseduti, ad eccezione delle abitazioni principali, e che l'Imu va pagata anche sui terreni agricoli non condotti direttamente. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola sono esentati dal pagamento dell'Imu sui terreni coltivati o su quelli nei quali si sviluppa l'impresa. Sui terreni agricoli non si paga invece la Tasi. Le aliquote ai fini Imu sono le seguenti: 9,8 per mille per tutti gli immobili; 4,6 per mille per i terreni agricoli non condotti applicando il moltiplicatore 135; 7,6 per mille per gli immobili di categoria D. Le aliquote ai fini Tasi sono: 0,8 per mille su tutti gli immobili posseduti, comprese le aree edificabili. Si ribadisce, infine, che anche gli inquilini, oltre ai proprietari degli immobili, devono pagare la Tasi nella misura del 10%, mentre il 90% resta a carico dei proprietari (in questo caso va presentata la dichiarazione Tasi). In ogni caso, è stato predisposto sul sito del Comune (www.comunevittoria.gov.it ) un simulatore che consente gratuitamente al contribuente di calcolare l'imposta dovuta, inserendo le rendite catastali degli immobili posseduti. Per quanto riguarda le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9, l'imposta è la seguente: per l'Imu va applicata l'aliquota al 4 per mille con la detrazione di € 200,00; per la Tasi va applicata l'aliquota al 2 per mille con la detrazione di € 20,00 per abitazione principale, € 20,00 per i primi tre figli e € 10,00 per i successivi. La legge di stabilità 2016 ha previsto importanti novità per quanto concerne la tassazione degli immobili dati in comodato d'uso ai familiari. Nello specifico, è stata stabilita una riduzione del 50% della base imponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni: si deve trattare di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta entro il primo grado, e devono essere da questi utilizzati come abitazione principale; il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed il comodante (proprietario) può possedere un solo immobile, appunto quello dato in comodato d'uso gratuito, oltre a quello di residenza; l'agevolazione può essere concessa solo per un solo immobile; comodante e comodatario devono risiedere nello stesso comune. Si ricorda che qualsiasi agevolazione in materia tributaria può essere concessa solo dietro presentazione di dichiarazione su apposito modello ministeriale di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Le dichiarazioni Imu e Tasi vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si è verificata la circostanza che consente il beneficio”.

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