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Comiso: emessa ordinanza su “Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale”.

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Emessa dal Sindaco, Maria Rita Schembari, l’ordinanza n. 84 del 9 novembre 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale”.

 “ Troppi assembramenti che non garantiscono il distanziamento imposto dalle norme”. Dichiarazioni del sindaco.

 

“Dato atto che in alcuni parchi e zone di Comiso e Pedalino si verificano degli assembramenti, spesso dei più giovani, tali da non garantire il distanziamento imposto dalle norme suddette – spiega il primo cittadino- e visto l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale, ho ravvisato la necessità di adottare, in forma adeguata eproporzionale all' attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenzialirichiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a queifenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane. Per cui – ancora la Schembari - richiamatol'articolo 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e avvalendomi dei poteri conferitimi dalla normativa sopra richiamata, ho emesso

 l’ ordinanza di seguito riportata”.

 

Articolo 1

E' disposta la chiusura al pubblico, per l'intera giornata, delle seguenti zone del territorio comunale:

- Villa Comunale (relativamente alla parte fruibile) – Comiso;

- Parco Baden Powell – Comiso;

- strutture sportive all'aperto di Via delle Palme – Comiso;

- Parco di Via Volga – Pedalino.

 

 

Articolo 2

E' vietato lo stazionamento di persone, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nelle seguenti zone del territorio comunale: 

- Piazzetta Scuola d'Arte (antistante la scuola dell'infanzia San Biagio – zona 167) - Comiso;

- Piazzetta Padre Pio – Pedalino;

- Piazzetta Padre Angelo Tumino - Pedalino.

E' altresì vietato, in ogni altro luogo pubblico, l'assembramento tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020.

 

Articolo 3

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave. 

Ai sensi dell'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito il pagamento in misura ridotta.

 

Articolo 4

La presente Ordinanza ha decorrenza dalla data della sua pubblicazione e avrà durata sino al 3 dicembre 2020.

                                    

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave. 

Ai sensi dell'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito il pagamento in misura ridotta.

 

La presente Ordinanza ha decorrenza dalla data della sua pubblicazione e avrà durata sino al 3 dicembre 2020.

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