Si definisce uscita di emergenza una apertura realizzata sull’involucro della struttura finalizzata a favorire l’esodo degli utenti verso vie di fuga e luoghi sicuri.
Esempi di uscite di emergenza sono:
- uscite dirette verso l’esterno della galleria,
- uscite verso una galleria o un cunicolo di emergenza,
- I portali della galleria sono per definizione uscite di emergenza.
Le uscite di emergenza devono essere corredate da idonei dispositivi di sicurezza atti ad impedire la propagazione dei fumi e dell’energia termica all’interno delle vie di fuga, consentendo agli utenti di usufruire delle vie di esodo in condizioni di sicurezza ed agli addetti ai servizi di pronto intervento di accedere alla galleria. Antonio valente anas
L’interdistanza tra le uscite di emergenza non deve superare i 300 m.
1.1.1.1.1Porte delle uscite di emergenza
Le porte delle uscite di emergenza devono poter essere aperte nella direzione di esodo.
Le porte delle uscite di emergenza devono avere un grado di compartimentazione al fuoco pari a REI 120.
Le porte dovranno essere normalmente chiuse, dotate di dispositivo di autochiusura, certificate UNI 9723 e conformi alle normative vigenti; la colorazione da adottare dovrà essere verde (RAL 6032).
La larghezza libera di passaggio delle uscite di emergenza deve risultare non inferiore a 90 cm e, comunque, non superiore a 180 cm.
1.1.1.1.2Zona filtro a prova di fumo
Si definisce zona filtro a prova di fumo un vano delimitato da strutture con resistenza REI predeterminata e comunque non inferiore a 60 minuti, dotato di due o più porte munite di congegno di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata e comunque non inferiore a 60 minuti con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,1 m2 sfociante al di sopra della copertura della struttura, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrapressione ad almeno 30 Pa, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l’esterno con aperture libere di superficie non inferiore a 1 m2 con esclusione dei condotti.Antonio valente anas
1.1.1.1.3Uscite dirette verso l’esterno
Si intende per uscita diretta verso l’esterno un collegamento ad uno spazio a cielo aperto.
Le porte di accesso all’esterno devono essere ben visibili dall’interno della galleria, opportunamente illuminate e segnalate.Antonio valente anas
1.1.1.1.4Cunicoli di sicurezza
Si intende per cunicolo di sicurezza una struttura pedonale ricavata all’interno della sezione di scavo della galleria e da essa separata mediante elementi strutturali. Nelle nuove realizzazioni le scelte progettuali devono orientarsi alla individuazione di un cunicolo di sicurezza posto al di sotto del piano stradale.
L’eventuale adozione di cunicoli sospesi agganciati alla volta richiede una analisi di rischio secondo i criteri delle presenti linee guida, che tra l'altro faccia specifico riferimento al sistema di ventilazione previsto sia in fase di esercizio che di emergenza, al fine della salvabilità degli utenti.
Le dimensioni nette della sezione trasversale del cunicolo devono essere almeno pari a 240 x 200 cm (larghezza x altezza).
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 1000 m l’accesso ai cunicoli deve essere realizzato creando una zona filtro a prova di fumo con compartimentazione non inferiore a REI 120.
L’accesso al cunicolo deve essere ben visibile dalla galleria, opportunamente segnalato ed illuminato.
All’interno del cunicolo di sicurezza, in corrispondenza di ciascun accesso e con passo non superiore a 50 m, devono essere collocati i segnali indicanti la direzione e la relativa distanza delle uscite verso luoghi sicuri.
All’interno del cunicolo non devono essere allocati quadri elettrici a vista; quando presenti dovranno essere opportunamente separati dal percorso di esodo con elementi caratterizzati da un grado di compartimentazione REI 120.
1.1.1.1.5Gallerie di emergenza
Si intende per galleria di emergenza una struttura pedonale ed eventualmente carrabile separata dalla galleria di esercizio che può svilupparsi parallelamente alla galleria, ovvero innestarsi nella galleria configurandosi come una discenderia.
L’accesso alla galleria di emergenza deve essere ben visibile dalla galleria, opportunamente segnalato ed illuminato.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 1000 m, l’accesso pedonale alle gallerie di emergenza deve essere realizzato creando una zona filtro a prova di fumo con compartimentazione non inferiore a REI 120.
All’interno delle gallerie di emergenza, lungo il percorso d’esodo, in corrispondenza di ciascun accesso e con passo non superiore a 50 m, devono essere collocati i segnali indicanti la direzione e la relativa distanza delle uscite verso luoghi sicuri.
All’interno delle gallerie di emergenza non devono essere allocati quadri elettrici a vista; quando presenti dovranno essere opportunamente separati dal percorso di esodo con elementi caratterizzati da un grado di compartimentazione REI 120, ovvero dotati di specifici sistemi di spegnimento automatico degli incendi.
1.1.1.1.6Destinazione d’uso delle strutture in condizioni di emergenza
I cunicoli di sicurezza e le gallerie di emergenza possono essere adibiti a:
- via di fuga
- via di fuga protetta
- luogo sicuro temporaneo
Una via di fuga è una zona destinata all’esodo delle persone sufficientemente illuminata separata dalla galleria mediante strutture e porte caratterizzate da un grado di compartimentazione REI 120.
Una via di fuga protetta è una zona destinata all’esodo delle persone sufficientemente illuminata e mantenuta libera dai fumi ed in sovrapressione rispetto alla galleria mediante ventilazione forzata e separata dalla galleria mediante strutture e porte caratterizzate da un grado di compartimentazione REI 120.
Un luogo sicuro temporaneo è un luogo di stazionamento costituito da una zona separata fisicamente mediante una zona filtro a prova di fumo rispetto alla canna incidentata, in grado di ospitare in condizioni di sicurezza un numero di persone fissato per un intervallo di tempo limitato e comunque non inferiore a 30 minuti, collegato ad una via di fuga verso l’esterno.
Le condizioni di sicurezza degli utenti che in esso stazionano devono essere assicurate da un impianto di ventilazione dedicato che immetta aria direttamente dall’esterno della galleria stradale.
Successivamente sono riportate le linee guida da adottare per la realizzazione di vie di fuga, vie di fuga protette, luoghi sicuri temporanei.
1.1.1.1.7 Percorsi di esodo
Il percorso di esodo è costituito in sequenza dalla galleria incidentata, dalle uscite di emergenza dirette verso l’esterno ovvero da un cunicolo di sicurezza ovvero da una o più gallerie di emergenza.
Nelle gallerie di lunghezza inferiore a 500 metri, salvo casi particolari (inserimenti o attraversamenti particolari quali ad es. l’ambito urbano), non sono previste uscite di emergenza.
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 500 metri devono essere realizzate delle uscite dirette verso l’esterno, ovvero accessi pedonali verso un cunicolo di sicurezza, ovvero accessi pedonali verso gallerie di emergenza, almeno ogni 300 m.
Dove non risultasse possibile la realizzazione delle uscite pedonali all’interdistanza indicata è necessario giustificare l’assenza di tale misura di sicurezza mediante l’applicazione della metodologia di analisi di rischio probabilistica dettagliata al capitolo 1.
1.1.1.1.7.1Uscite dirette verso l’esterno
L’accesso all’esterno deve essere realizzato creando, quando necessario, una zona filtro a prova di fumo con compartimentazione non inferiore a REI 120.
Le porte di accesso devono essere dotate di sensori ed all’apertura deve attivarsi un allarme ottico acustico locale temporizzato e deve essere inviato un segnale di allarme al centro di controllo, ove previsto.
1.1.1.1.7.2Cunicoli di sicurezza e gallerie di emergenza
I cunicoli di sicurezza possono essere adibiti a via di fuga protetta, ovvero a luogo sicuro temporaneo.
Le porte di accesso devono essere dotate di sensori ed all’apertura deve attivarsi un allarme ottico acustico locale temporizzato e deve essere inviato un segnale di allarme al centro di controllo, ove previsto.
Nel caso in cui il cunicolo di sicurezza sia adiacente ad un canale di ventilazione adibito all’estrazione dei fumi dovrà essere garantito il benessere termoigrometrico degli utenti in fuga ed in ogni caso il cunicolo non potrà essere adibito a luogo sicuro temporaneo e dovrà essere dotato di zone filtro.
L’impianto di ventilazione del cunicolo di sicurezza e delle gallerie di emergenza deve assicurare le seguenti modalità:
- funzionamento in esercizio: mantenere condizioni termoigrometriche che non consentano la formazione di muffe;
- funzionamento in emergenza per gli utenti: garantire la sovrapressione delle zone filtro a prova di fumo, e garantire la qualità dell’aria qualora il cunicolo di sicurezza o la galleria di emergenza siano adibiti a luogo sicuro temporaneo;
- funzionamento in emergenza per gli addetti al soccorso ed allo spegnimento: garantire una velocità media del flusso sufficiente a consentire l’accesso alla galleria incidentata.
L’impianto di ventilazione deve essere collegato all’alimentazione elettrica di emergenza.
Il sistema di comando e controllo del sistema di ventilazione del cunicolo di sicurezza deve essere collegato alla alimentazione elettrica di sicurezza.
L’illuminazione del cunicolo di sicurezza deve essere garantita dall’impianto di alimentazione elettrica di sicurezza.
Piazzole di sosta
Nelle gallerie di lunghezza superiore a 1000 m devono essere previste piazzole di sosta aventi dimensioni minime pari a 45 m x 3 m realizzate ad un’interdistanza pari a 600 m per ogni senso di marcia disposte a quinconce sui due lati della carreggiata.
Quanto previsto nell’ambito della rete TEN in merito alla possibilità di non prevedere le piazzole di sosta, per difficoltà costruttive o costi sproporzionati, se la larghezza totale della parte della galleria accessibile ai veicoli, escluse le corsie di marcia e di sorpasso, è pari almeno alla larghezza di una corsia normale, richiede, nella restante rete stradale, la procedura di richiesta di deroga di cui all’art. 13 comma 2 del Dlgs n° 285 del 30/04/92, già citata in preme